Procedura per la partecipazione prevista dal decreto industria 5.0

La procedura per la partecipazione al Piano Transizione 5.0 è composta da più momenti. 

Fase 1: comunicazioni e adempimenti iniziali industria 5.0

  • In una prima fase, ex-ante, occorre eseguire una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si usa il portale GSE, attraverso il quale si presenta l’investimento con i relativi costi, e si formula la richiesta di agevolazione. Questo tipo di comunicazione fa in modo che l’azienda possa “prenotare” le risorse, ovviamente limitate rispetto alle richieste. 
  • Allo stesso tempo viene richiesta una certificazione energetica (sempre definita ex-ante) che deve necessariamente essere fatta prima che partano gli investimenti. Questa serve per individuare gli obiettivi di miglioramento. Viene attestata la riduzione dei consumi energetici raggiungibile, tenendo conto delle spese previste e della classe di collocamento dell’investimento (1, 2 o 3).

Come già anticipato, la riduzione dei consumi energetici viene calcolata relativamente a beni materiali e immateriali e non rispetto alla parte di autoproduzione e autoconsumo (fotovoltaico industria 5.0).

Fase 2: avvio investimenti e avanzamento lavori (adempimenti)

Dopo una prima fase è necessario eseguire le comunicazioni d’ordine, le comunicazioni d’avvio di investimenti e le comunicazioni su eventuali variazioni che si presentano. La parte centrale del progetto richiede un continuo aggiornamento rispetto all’avanzamento e al raggiungimento del target classe.

Fase 3: comunicazioni e verifiche

Una volta conclusi gli investimenti dell’industria 5.0, inizia una fase di verifica ex-post. Tra gli adempimenti richiesti vi è:

  • una comunicazione, sempre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che dimostri che gli investimenti sono stati realizzati e gli obiettivi preventivati sono stati conseguiti. La comunicazione viene accompagnata da una certificazione ex-post che, in modo più preciso, attesta “l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex-ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione e rete di fornitura”. Come citato, l’interconnessione è un aspetto fondamentale che viene certificato, e differenzia il Piano transizione 5.0 dal Piano di transizione 4.0. 
  • una revisione contabile (volta al controllo delle spese sostenute, la regolarità della documentazione contabile, l’effettiva congruità tra fatture e pagamenti, etc…)
  • una perizia 4.0 (che certifica i requisiti 4.0 e l’avvenuta interconnessione dei beni)

Le certificazioni prima citate, come evidenziato nel decreto industria 5.0, non sono erogate dall’azienda stessa, ma vengono rilasciate da valutatori indipendenti e hanno come scopo quello di certificare l’ammissibilità e il completamento degli investimenti.

Occorre tenere conto che, per le piccole e medie imprese, è possibile considerare nelle spese oggetto del credito d’imposta anche quelle sostenute per le certificazioni, fino a un massimo di 10.000€. 

Fase conclusiva: compensazione dei crediti d’imposta

L’ultima fase della procedura legata all’Industria 5.0 fa riferimento alla compensazione dei crediti d’imposta maturati, e viene eseguita tramite il modello F24.

Il termine ultimo per poter effettuare l’investimento e la rendicontazione corrisponde al 31/12/2025. Entro la stessa data occorre realizzare le certificazioni e fruire degli incentivi industria 5.0.

È possibile l’uso integrale del credito entro fine 2025, ma in caso di avanzo la quota residuale viene suddivisa nei cinque anni successivi in quote annuali di pari importo. 

lavoro inclusivo

Oneri e obbligazioni dell’industria 5.0

Secondo il decreto industria 5.0, per l’azienda sono previsti anche degli oneri, relativamente al Piano Transizione 5.0.

Viene utilizzato ancora il meccanismo Recapture per il quale “se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto dell’ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito imposta industria 5.0 è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo”. L’azienda deve quindi mantenere i beni strumentali 4.0 green acquistati per un periodo minimo di 5 anni. 

Ci sono anche oneri documentali che l’impresa deve sostenere, pena la revoca del beneficio, quali la conservazione della documentazione che dimostri l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Tutte le fatture, i documenti di trasporto e tutti i documenti relativi all’acquisto dei beni devono contenere il riferimento alla normativa

Infine è necessaria una certificazione da parte del revisore legale che attesti l’effettivo sostenimento delle spese, e che corrispondano alle stesse documentazioni presentate dall’azienda. 

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