DNSH – NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (Do No Significant Harm)
L’unione Europea, nel perseguire i propri Obiettivi Sviluppo Sostenibile (OSS), prevede che almeno il 40% delle agevolazioni debba essere affidato a operatori economici che rispettino principi e criteri legati allo sviluppo sostenibile. I requisiti nazionali e comunitari che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti devono osservare nelle attività di produzione e commercializzazione di prodotti o servizi definibili come eco compatibili e sostenibili dovrebbero quindi poggiare su criteri uniformi legati alle attività economiche specifiche che li generano.
Per questo motivo è stata sviluppata la classificazione degli obiettivi ambientali, per disporre di un concetto comune di investimento sostenibile che sia ricollegato ai regolamenti UE che la ispirano (tra gli altri: regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020; regolamento UE 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio e in generale gli OSS UE).
Per rendere più comprensibile la ratio di tale scelta
Dal rispetto di questi principi è quindi prevedibile che, in futuro, potranno discendere implicazioni positive per le aziende virtuose
DNSH: di cosa si tratta ?
DNSH è l’acronimo di Do Not Significant Harm, cioè il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali dell’Unione Europea.
Tutte le misure inserite nei PNRR devono essere conformi al principio DNSH, per cui, in fase di presentazione delle domande di agevolazione, si dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, nella quale l’impresa dichiari che la sua attività non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali elencati nei Regolamenti UE.
In fase di autocertificazione si dovrà rilasciare tutte le dichiarazioni e le informazioni necessarie alla verifica di conformità del programma di investimento rispetto alle limitazioni e ai divieti derivanti dalle disposizioni europee di riferimento e che riguardano i seguenti aspetti:
1) la mitigazione dei cambiamenti climatici
2) l’adattamento ai cambiamenti climatici
3) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine
4) la transizione verso un’economia circolare
5) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
(art Articolo 9 – Obiettivi ambientali Reg UE 2020/852)
Come può un’impresa recare danno a uno dei punti previsti dal principio DNSH ?
E’ chiaramente spiegato nel Regolamento UE 852/2020, come, nel valutare un’attività economica, si debba tenere conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi, in un’ottica di sostenibilità intesa come riduzione degli impatti energetici, inquinanti ed amplificazione dell’economia circolare per ridurre il consumo di risorse..
Si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, questa arreca un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all’adattamento ai cambiamenti climatici: se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce:
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- al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
- al buono stato ecologico delle acque marine;
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- all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
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- l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
- l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
- lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
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- alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento: se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività:
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- nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
- nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.
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Come definire la conformità al principio DNSH
Quanto prima descritto comporta che, in base all’attività specifica del singolo operatore economico, tenuto conto non solo dei processi di produzione, ma anche dell’impatto dei prodotti venduti in un’ottica di ciclo di vita completo, si debba verificare che essa non ponga in essere o implichi le conseguenze sopra elencate.
La valutazione non è soggettiva ma è affidata a criteri oggettivi, infatti la conformità con il principio del DNSH è
- illustrata, per ogni singola misura, tramite delle schede di auto-valutazione standardizzate c_2021_1054_it.pdf (europa.eu)
- riassunta ed approfondita in una GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE, scaricabile qui Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_guida_operativa.pdf (mef.gov.it).
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