La definizione di Efficienza energetica nel Piano Transizione 5.0

Il risparmio energetico viene definito come quantità di energia risparmiata, misurata tramite un confronto del consumo che avviene prima e dopo l’attuazione di misure per il miglioramento dell’efficienza. Negli ultimi anni se ne è parlato tanto di risparmio energetico e molti paesi hanno emanato norme a riguardo, tra le quali il Piano Industria 5.0

Quest’ultimo ha creato tre classi target che esprimono la performance dell’efficienza energetica che viene richiesta dalla normativa. In base alla classificazione vengono definiti gli incentivi industria 5.0.

Classificazione

Nella classificazione si fa in riferimento all’unità produttiva e al processo target.

La prima è intesa come la “struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati tra loro”. Invece per processo target si intende il processo produttivo messo in atto all’interno dell’unità produttiva.

Le classi sono:

    • La classe 1 comprende gli investimenti con una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva compresa tra il 3% e il 6% o una riduzione dei consumi energetici dei processi target compresa tra il 5% e il 10%. 
    • La classe 2 comprende gli investimenti con una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva tra il 6 e il 10% o una riduzione dei consumi energetici dei processi target compreso tra il 10 e il 15%. 
    • La classe 3 viene definita come la migliore perché prevede una riduzione dei consumi energetici relativi alla struttura produttiva superiore al 10% e una riduzione dei consumi energetici dei processi target superiore al 15%. 

La definizione di queste classi non riguarda i singoli beni green 4.0 ma l’investimento nella sua interezza. L’insieme di macchinari, software e azioni genera il risparmio. 

Le classi sono anche semplificate nell’immagine che segue:

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Calcolo dell’efficienza energetica nell’industria 5.0

Con il Piano Transizione 5.0 si pone il problema del calcolo dell’efficienza energetica, che deve essere necessariamente misurata da specifiche figure professionali.

Il rispetto dei requisiti relativi ai beni già definiti 4.0 veniva già certificato dalle figure accreditate. I requisiti green, invece, vengono verificati da figure apposite: ESCo UNI CEI II352 ed EGE UNI CEI II339.

Il calcolo dell’efficienza energetica nell’industria 5.0 corrisponde a un confronto che utilizza TEP (tonnellate equivalente petrolio) come unità di misura, perché universale per ogni vettore energetico.

Nel caso di sostituzione di un bene si fa il confronto diretto in TEP tra il consumo antecedente e quello successivo rispetto a un determinato periodo. Questo significa avere a disposizione uno storico delle misurazioni sul processo interessato e stimare correttamente i consumi futuri.

Ovviamente questo tipo di calcolo risulta più complicato quando non si ha una situazione ex-ante, perché si devono utilizzare scenari controfattuali (scenari standard individuati dal Governo) che permettano il paragone. Questo è il caso della creazione di nuove linee produttive, ampliamenti produttivi all’interno dell’azienda oppure nel caso di un’impresa di nuova costituzione.

Industria 5.0 incentivi

L’agevolazione prevista dal Piano Transizione 5.0 corrisponde a un credito imposta industria 5.0 determinato sul bene strumentale green 4.0 e che viene trainato in analoga misura sugli eventuali FEV e F4.0 (formazione e sistemi di autoproduzione e autoconsumo). Il vero plus che viene offerto dal Piano Transizione 5.0 si ottiene quando si aggiunge uno dei benefici “trainati” all’investimento sul bene strumentale, sui quali non è neanche necessario dimostrare il risparmio energetico.

Rispetto al precedente Piano Transizione 4.0, quest’ultimo prevede delle aliquote superiori. 

Le aliquote calcolate sono rispettivamente 9, suddivise in base alla classe di miglioramento dei consumi energetici e all’importo dell’investimento, come segue.

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Come già anticipato, a queste aliquote si può aggiungere un ulteriore percentuale, che consiste nella maggiorazione di 1,2 (23,5%) o 1,4 (24%) per gli impianti fotovoltaici con maggiore efficienza. 

Sono ritenuti agevolabili gli investimenti svolti nel corso del 2024 con apposita procedura, con una soglia massima di spesa di 50 milioni di euro. Gli avvii investimenti iniziati o gli acconti versati nel 2023 vengono considerati relativi all’anno precedente. Per poter ottenere l’agevolazione è necessario che non ci siano atti giuridicamente vincolanti.

Incompatibilità incentivi industria 5.0

Il Piano Transizione 5.0 prevede delle incompatibilità per quanto riguarda le agevolazioni.

    • Il credito imposta Industria 5.0 è cumulabile con altri incentivi relativi agli stessi costi ma non è cumulabile né con il credito di imposta Transizione 4.0 e neanche con il credito ottenibile dall’investimento ZES Unica. Ogni azienda deve scegliere, in base alle agevolazioni più vantaggiose, quale piano sia il migliore. Il Piano Transizione 5.0 offre agevolazioni maggiori ma d’altra parte richiede un grande impegno a livello burocratico e procedurale e prevede un tempo inferiore di applicazione. Non vi è una scelta giusta ma ogni azienda deve fare le proprie considerazioni.
    • Inoltre non sono agevolati gli investimenti per le attività operanti nel settore dei combustibili fossili, ma se la tecnologia 4.0 è alimentata da combustibili fossili e rispetta gli altri requisiti allora è ritenuta accettabile. 
    • Infine tutte le aziende interessate per poter essere beneficiarie degli incentivi industria 5.0 devono presentare un DURC regolare, e la sede in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione e settore. Non spetta alcuna agevolazione alle imprese in stato di procedura concorsuale senza continuità. 
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