Industria 5.0

Dopo la nascita dell’Industria 4.0, il 2024 introduce una nuova formula: il Piano di Transizione 5.0

È un piano che si basa su quello precedente, ma ne è una versione più amplificata e che presenta elementi innovativi riguardanti la sostenibilità ambientale. Questi incentivi sono rivolti a tutte le imprese interessate a voler sostenere nuovi investimenti nei prossimi due anni, a partire da inizio 2024.

Cosa cambia con l’industria 5.0?

Rispetto al Piano 4.0, entrato in vigore nel 2016, un aspetto che rimane invariato nel nuovo piano transizione 5.0 sono le tipologie di beni strumentali e immateriali oggetto della normativa.

Infatti, la legge di bilancio del 2016 prevedeva:

  • ALLEGATO A

Contenente informative su: i sistemi CNC/PLC (controllo numerico), gli standard di sicurezza (CE + v.e), l’interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva, l’interconnessione bidirezionale tra il bene e il sistema aziendale di gestione della produzione e l’integrazione tra elementi facenti parte della stessa filiera.

Queste caratteristiche definivano un bene 4.0

L’innovazione introdotta dal nuovo Piano Transizione 5.0 chiede che questi beni 4.0 previsti nell’Allegato A consentano di ottenere una riduzione dei consumi energetici, sia rispetto alla struttura produttiva, che ai processi interessati dall’investimento. 

 

  • ALLEGATO B

Contenente informazioni relative ai software utilizzati. 

Nella nuova normativa Industria 5.0 sono inserite delle specifiche aggiuntive rispetto all’Allegato B, prima esclusivamente considerato come parte dei beni immateriali.

Il nuovo Piano Transizione 5.0 include ammissibili agli incentivi, i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia auto-prodotta e auto-consumata o che comunque introducano dei meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati. A questi software si aggiungono quelli relativi alla gestione di impresa, se acquistati unitamente. 

Quindi complessivamente, un investimento in beni 4.0 viene considerato parte del Piano transizione 5.0 se genera un risparmio energetico e ne rispetta le soglie minime definite. 

 

Gli oggetti facenti parte di Allegato A e Allegato B devono essere verificati da specifiche figure professionali, che accertino la loro ammissibilità al Piano Transizione 5.0

Il rispetto dei requisiti relativi ai beni già definiti 4.0 continua ad essere certificato dalle figure accreditate, quali ingegneri, periti industriali, enti di certificazione accreditati. I requisiti green, invece,  vengono verificati da figure apposite: ESCo UNI CEI II352 ed EGE UNI CEI II339.

industria 5.0 fotovoltaico

Le tre aree del Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 è dedicato a tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale”. Il piano consiste in un progetto unitario in cui i beni strumentali devono essere presenti ma in particolar modo, questo Piano interessa tre aree

Beni strumentali 4.0 green

La prima e fondamentale è quella relativa ai beni strumentali 4.0 green. In questo caso si intendono macchinari, impianti, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, che abbiano un basso impatto ambientale. Questi vengono acquistati nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare la sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Rispetto alle altre due aree del Piano Industria 5.0, la loro presenza è un requisito necessario e imprescindibile, perché sono gli unici che permettono l’accesso alle agevolazioni dell’Industria 5.0.

Le altre due aree sono opzionali ma vengono trainate all’interno del Piano se l’azienda ha in programma questo tipo di investimenti. Devono necessariamente essere parte di un progetto che preveda l’acquisto di beni strumentali 4.0 green e non concorrono neanche alla determinazione dell’efficienza energetica.

Le altre due linee sono dedicate ai sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia (fotovoltaico) e alla formazione. 

Industria 5.0 fotovoltaico: sistemi di autoproduzione e autoconsumo

Oltre ai beni strumentali, il credito imposta industria 5.0 (se il progetto ha valore superiore ai 40.000€) viene esteso agli investimenti in impianti fotovoltaici e ad altri sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia. In questa categoria si comprendono “i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.

I moduli che compongono l’impianto devono essere Made in UE.

Se i moduli fotovoltaici rispettano determinati parametri di efficienza (previsti dal Decreto Energia all’articolo 12) viene applicato un moltiplicatore che aumenta l’incentivo. Viene prevista una maggiorazione del 120% e 140% che aumenta l’agevolazione potenziale fino al 63% per i pannelli fotovoltaici (45% di aliquota massima con la maggiorazione del 140% della base imponibile). Questo fa capire quanto gli investimenti trainati possano essere rilevanti in tema di agevolazione e risparmio. 

Questi sistemi non concorrono alla determinazione dell’efficienza energetica, ma il saving deve essere generato solo dal bene strumentale. Anche se ammissibili in quanto parte di un piano più ampio (con bene strumentale 4.0), non sono previste soglie minime e di preponderanza per il bene green 4.0. 

Formazione industria 5.0

La seconda area riguarda la formazione, destinata sia ai temi green sulla sostenibilità che ai temi in ambito digitale. Le spese riguardanti la formazione devono essere finalizzate all’acquisto o al consolidamento delle competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica, e devono corrispondere a un massimo di 300.000€ (al massimo pari al 10% delle spese per i beni strumentali). Questo servizio viene erogato da docenti esterni con qualifiche riconosciute e individuate con il decreto emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.  Sono agevolate le spese del personale dipendente (ore per ciascuna persona) ma anche le spese di docenza che siano certificate con le fatture.

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