Le micro, le piccole e le medie imprese (PMI) costituiscono il motore dell’economia europea; esse sono fondamentali per la creazione di posti di lavoro e per la crescita economica e assicurano la stabilità sociale. Inoltre, le PMI stimolano lo spirito imprenditoriale e l’innovazione in tutta l’UE e sono per questo un canale d’elezione per la promozione della competitività e dell’occupazione nel territorio.

Le PMI si presentano in molte forme e dimensioni, tuttavia, nel contesto imprenditoriale attuale, esse possono avere stretti rapporti finanziari, operativi o di governance con altre imprese. Questi rapporti spesso rendono difficile distinguere una PMI da un’impresa più grande. 

Quando si è una PMI? Definizione di PMI

Cerchiamo di capire, quindi, in questo articolo, quando si può parlare di PMI.

Il Decreto 18 Aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive, fornisce le indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi, definendo con chiarezza cosa sono le PMI.
Questa definizione ha respiro Comunitario poiché applica al territorio Italiano la categorizzazione contenuta nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, elevando pertanto a tutta l’Unione lo stesso concetto di dimensione aziendale.
In maniera molto schematica vengono forniti i requisiti oggettivi per l’inquadramento di una PMI, a seconda che sia Micro, Piccola o Media.

Si è un’impresa di piccole o medie dimensioni quando possiedono determinate caratteristiche dimensionali, sia in relazione al numero dei dipendenti, sia in relazione al fatturato, in particolare si parla di questi numeri:

La Microimpresa

  1. ha meno di 10 occupati
    e
  2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La Piccola impresa

  1. ha meno di 50 occupati
    e
  2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La Media impresa

  1. ha meno di 250 occupati
    e
  2. ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Definizione di PMI

Per essere più precisi:

  • il fatturato fa riferimento alla voce A.1 del Conto Economico (in quanto importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari)
  • il totale di bilancio è il totale dell’attivo patrimoniale
  • Entrambe le voci, fatturato annuo e totale di bilancio, sono relative all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
  • Quando la normativa fa riferimento agli occupati, si intende il numero di occupati medi mensili dell’anno precedente, in quanto dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Per maggior chiarezza e dettaglio, puoi scaricare qui le raccomandazioni UE estese e complete:

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La definizione della dimensione aziendale: le 3 categorie di PMI con riferimento ai rapporti fra aziende

In materia di bandi e finanziamenti rivolti alle PMI, è necessario sempre stabilire se l’impresa sia Autonoma, Associata o Collegata: questa definizione è infatti rilevante nella determinazione della dimensione dell’azienda, necessaria per avere un’immagine realistica della situazione economica di un’impresa ed escludere quelle che non sono vere e proprie PMI.

Per la definizione puntuale dell’appartenenza della PMI a una di queste tre categorie viene di nuovo in soccorso il DM 18 Aprile 2005 sopra citato, che all’art. 3 definisce le PMI:

Imprese collegate

Sono collegate le imprese tra cui esiste una delle seguenti relazioni:

  • l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
  • le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Imprese associate

Sono imprese associate due imprese, non identificabili come imprese collegate, in cui una detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.

Imprese autonome

Due imprese sono autonome se, in via residuale, non sono né Collegate né Associate ad altre e sono pertanto indipendenti o hanno una o più partecipazioni di minoranza ciascuna inferiore al 25 % di altre imprese

De minimis, dimensione di impresa ed agevolazioni pubbliche

In ambito di regimi di aiuto sia Comunitari che interni si sente spesso parlare della cd. regola del “de minimis”. Di che cosa si tratta ?

Come è noto, l’Unione Europea non permette agli Stati Membri di aiutare le imprese con sovvenzioni economiche per non falsare il mercato e la concorrenza, a meno che l’agevolazione non sia concessa dalla stessa Commissione Europea.

Lo scopo del Regolamento “de minimis” è quello di permettere agli Stati di sostenere le imprese, soprattutto le PMI, tramite la concessione di aiuti di modesta entità, senza dover attendere l’autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e velocizzando le procedure.

In questo regime, grazie al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, gli Stati Membri possono erogare aiuti di importo non superiore a € 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari alle PMI, con Bandi e Finanziamenti. Il limite aumenta a €500.000 per gli aiuti riconosciuti per la fornitura di Servizi di Interesse Economico Generale.

Per maggiori informazioni e per essere contattati inviare specifica richiesta, per favore:


A tutela di questi limiti, è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato gestito dal Ministero dello Sviluppo economico, al quale i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono gli aiuti di Stato trasmettono le relative informazioni, allo scopo di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in questa materia.

Quale relazione esiste tra dimensione d’impresa e “de minimis”?

Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione nella presentazione della domanda sono quelli desunti dal bilancio consolidato.

Qualora a richiedere l’agevolazione sia un’impresa Associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione, i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente.

Gli aiuti in regime di “Temporary Framework”

Il Temporary Framework (“Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”, adottato il 19 marzo 2020 in deroga all’ordinaria disciplina prevista per gli aiuti di Stato) consiste in un quadro temporaneo per permettere agli Stati membri l’applicazione di misure di aiuto all’economia in seguito alla pandemia di COVID-19. Questo strumento ha permesso l’attivazione di nuovi e numerosi incentivi e il rafforzamento di quelli già esistenti al fine di contrastare la crisi derivante.

In questo momento, per supportare il tessuto socio economico Europeo alle prese con l’epidemia di COVID-19, la Commissione Europea ha innalzato i suddetti limiti e, in particolare, con la Comunicazione 2020/C 91 recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”, è stata data la possibilità di riconoscere diversi tipi di aiuto alle Imprese situate negli stati membri dell’Unione Europea.

Temporary Framework: proroga del termine

La Commissione Europea ha stabilito, alla luce del protrarsi della pandemia di COVID-19, di protrarre l’operatività del quadro temporaneo di aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2021 (precedentemente tale scadenza era fissata al 30 Giugno 2021) affinchè gli Stati membri possano assicurare a tutte le imprese liquidità necessaria per permettere la continuità delle attività economiche durante e anche dopo l’epidemia.

Altra decisione è stata quella di aumentare l’intensità degli aiuti aumentando i massimali stabiliti nel quadro temporaneo e consentendo inoltre la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino al 31 dicembre 2022.

Temporary Framework: aumento dei massimali

Il quadro temporaneo è stato dunque modificato aumentando i massimali per gli aiuti di importo limitato per impresa nel seguente modo:

  • 225.000 € per quelle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 €)
  • 270.000 € per quelle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (precedentemente 120.000 €)
  • 1.800.000 € per le imprese di tutti gli altri settori (in precedenza 800.000 €), plafond previsto come somma massima del cumulo di varie agevolazioni provenienti da diverse fonti e percepite in diverse forme.

L’aiuto può infatti essere concesso all’impresa sotto forma di: contributi a fondo perduto, agevolazioni fiscali, sgravi contributivi, o in altre forme, come finanziamenti agevolati, garanzie pubbliche, o contributi in conto interessi. Il plafond di € 1.800.000 è da intendersi come totale per gli incentivi concessi nel periodo dal 19 marzo 2020 al 31 dicembre 2021.

Gli aiuti concessi tramite Quadro Temporaneo sezione 3.1 devono essere tenuti distinti dal plafond de minimis e  possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200.000 € a impresa (fino a 30.000€ per impresa del settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25.000 € per impresa del settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle norme “de minimis”.

La PMI innovativa

Un ultima precisazione merita, infine, la definizione di una ulteriore categoria di PMI, cioè le PMI Innovative, che hanno la possibilità di partecipare a categorie di Bandi e accedere a Finanziamenti espressamente pensati per loro. Quali sono le PMI Innovative? …

Una PMI innovativa rappresenta il secondo stadio evolutivo della startup “matura” pronta alla crescita e basa la sua attività sull’innovazione tecnologica.

I requisiti per definirsi tale, attualmente, sono i seguenti:

  • Sede produttiva o filiale in Italia
  • aver effettuato la certificazione dell’ultimo bilancio
  • non essere quotata in mercati regolamentati
  • non essere iscritta alla sezione speciale delle startup innovative

Ulteriori requisiti da possedere, nella misura di minimo 2 dei seguenti:

  • spese in R&S e innovazione per almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
  • impiego di personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale);
  • è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato

Affinchè inoltre una PMI possa essere definita tale, è necessario il requisito dell’indipendenza → il capitale dell’impresa o i diritti di voto NON devono essere detenuti per più del 25% da una o più imprese che non rientrino nelle definizioni di piccola o media impresa o controllati, direttamente o indirettamente, da uno o più enti pubblici.

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